Normativa Europea

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564

Il regolamento della Commissione Europea del 10 marzo 2023 che stabilisce contenuto e formato dei registri sui prodotti fitosanitari tenuti dagli utilizzatori professionali, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009.

GU L 74/4 del 13.3.2023Obbligo Italia: 1° Gennaio 2027

Cosa prevede il Regolamento

Formato elettronico obbligatorio

I registri devono essere mantenuti in un formato elettronico leggibile meccanicamente, secondo la definizione della Direttiva (UE) 2019/1024 sull'open data.

Registrazione tempestiva

Ogni utilizzo di prodotto fitosanitario deve essere registrato senza indebito ritardo. La conversione in formato elettronico deve avvenire entro 30 giorni dalla data di utilizzo.

Contenuto standardizzato

L'allegato definisce le informazioni obbligatorie: prodotto, dose, data, area trattata, coltura con codici EPPO e stadio fenologico BBCH.

Fornitura alle autorità

Su richiesta dell'autorità competente, l'utilizzatore deve fornire i registri senza indebito ritardo. Termine di 10 giorni lavorativi per il formato elettronico.

Articoli principali

Articolo 1 — Contenuto dei registri

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari forniscono le informazioni di cui all'allegato del regolamento. Gli Stati membri mettono a disposizione le denominazioni comuni delle colture secondo i codici EPPO e gli stadi di sviluppo secondo la monografia BBCH. Sono previsti metodi alternativi per l'identificazione delle aree non individuabili tramite unità fondiarie.

Articolo 2 — Formato dei registri

I registri sono mantenuti in un formato elettronico leggibile meccanicamente, secondo la definizione dell'articolo 2, punto 13, della Direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati. Questo significa che il formato deve consentire l'estrazione automatica dei dati da parte di software — non basta un semplice PDF o una scansione.

Articolo 3 — Tempistiche di registrazione

L'utilizzatore registra ogni utilizzo di prodotto fitosanitario senza indebito ritardo. Se il registro non è inizialmente creato in formato elettronico, deve essere convertito entro 30 giorni dalla data di utilizzo. Per gli utilizzi antecedenti il 1° gennaio 2030, gli Stati membri possono concedere periodi più lunghi, purché tutti i registri siano disponibili in formato elettronico entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 4 — Fornitura alle autorità competenti

Su richiesta dell'autorità competente, l'utilizzatore fornisce le informazioni contenute nei registri senza indebito ritardo. Se l'autorità richiede esplicitamente il formato elettronico, il termine è di 10 giorni lavorativi.

Articolo 5 — Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il 2 aprile 2023 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026. L'Italia ha stabilito che la conversione completa al formato elettronico debba avvenire entro il 31 dicembre 2026, rendendo l'obbligo effettivo dal 1° gennaio 2027.

Informazioni obbligatorie (Allegato)

L'allegato al Regolamento specifica nel dettaglio le informazioni che devono essere registrate per ogni tipologia di trattamento.

Trattamenti in campo aperto

  • Tipo di utilizzo del prodotto
  • Denominazione commerciale e numero di autorizzazione
  • Data di utilizzo e orario di inizio trattamento
  • Dose di applicazione (kg/L per ettaro)
  • Ubicazione e identificazione dell'area trattata
  • Dimensioni dell'area trattata (in ettari)
  • Coltura e situazione d'uso dei terreni
  • Denominazione coltura secondo codici EPPO
  • Stadio di sviluppo secondo monografia BBCH

Trattamenti in ambienti chiusi

  • Denominazione prodotto e numero di autorizzazione
  • Data del trattamento
  • Dose (kg/L per m³ o m²)
  • Identificazione della struttura
  • Volume o superficie trattata

Trattamento sementi

  • Denominazione prodotto e numero di autorizzazione
  • Data del trattamento
  • Dose (kg/L per kg, tonnellata o numero semi)
  • Quantitativo trattato
  • Denominazione coltura e numero lotto

Timeline e scadenze

10 Marzo 2023

Adozione del Regolamento

La Commissione Europea adotta il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 74/4 del 13 marzo 2023.

2 Aprile 2023

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

1° Gennaio 2026

Applicazione in UE

Il regolamento diventa applicabile in tutta l'Unione Europea. Gli utilizzatori professionali devono iniziare a registrare i trattamenti in formato elettronico.

1° Gennaio 2027

Obbligo in Italia

L'Italia ha fissato la scadenza per la conversione completa al formato elettronico. Dal 2027 tutti i registri devono essere digitali.

La situazione in Italia

Proroga al 1° Gennaio 2027

L'Italia ha concesso una proroga rispetto alla scadenza europea del 2026. I registri per l'uso di prodotti fitosanitari sul territorio italiano devono essere convertiti in formato elettronico entro il 31 dicembre 2026. L'obbligo pieno del formato digitale decorre quindi dal 1° gennaio 2027.

Cosa significa per gli agricoltori

  • Il registro cartaceo non sarà più valido dal 2027 — serve un formato elettronico leggibile da software
  • Non basta un PDF o una scansione — il formato deve essere machine-readable (es. JSON, XML, o database strutturato)
  • Ogni trattamento va registrato entro 30 giorni dall'applicazione in formato elettronico
  • Le autorità possono richiedere i registri elettronici con un preavviso di soli 10 giorni lavorativi
  • Le colture devono essere identificate con codici EPPO standard europei

Normativa italiana di riferimento

  • D.Lgs. 150/2012 — Attuazione della Direttiva 2009/128/CE sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi
  • Reg. (CE) 1107/2009 — Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (base giuridica del Reg. UE 2023/564)
  • Piano d'Azione Nazionale (PAN) — Uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in Italia

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Fonti: Testo del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/564 della Commissione del 10 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 74/4 del 13.3.2023. Modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2203. Per il testo ufficiale completo, consultare EUR-Lex.

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